L'Istituto Nazionale del Lavoro stabilisce un aumento dell'1,9% sulle sanzioni di chi non rispetterà le norme di salute, sicurezza ed igiene in ambito lavorativo

Sanzioni amministrative pecuniarie rincarate dell’1,9% a partire dal primo luglio.

È quanto stabilito dall’Istituto Nazionale del Lavoro che ha di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, in merito alla rivalutazione delle sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza.
Un provvedimento che dispone una rivalutazione delle sanzioni su base quinquennale, che vedrà quindi coinvolti tutti coloro che non si atterranno a quanto specificato dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (Dlgs 81/2008).

La circolare ministeriale specifica che l’aumento andrà ad applicarsi alle sanzioni per violazioni commesse successivamente alla data del primo luglio e gli importi e relativo rincaro, resteranno invariati fino alla data del 30 giugno 2030.

Nello specifico, i casi puniti con multe più severe riguardano l’omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione rischi e l’omissione della nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Nel primo caso, la sanzione potrà andare dai 2.792 euro ai 7.147. Analizzando per categoria (imprese, familiari e non e lavoratori autonomi) la tabella contenente tutte le sanzioni con le tariffe di riferimento ed i relativi importi, ci si può fare un’idea più dettagliata degli aumenti previsti dal decreto.

  • Mancato documento di valutazione rischi – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000€ a 4000€
  • Mancata nomina RSPP – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€
  • Forniture DPI – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500€ a 6000€
  • Designazione addetti antincendio evacuazione / Primo soccorso – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200€ a 5.200€
  • Formazione lavoratori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€
  • Informazione lavoratori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200€ a 5.200€
  • Mancato invio lavoratori a visita medica per quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria – Ammenda da 2.000€ a 4.000€
  • Adibire i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità – Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500 €
    Contratti appalto d’opera e somministrazione.
  • Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi; Informazioni sui rischi agli appaltatori – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a 4000€
  • Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato – Ammenda da 2.000€ a 4.000€
  • Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute fornendo tempestivamente a RLS il DVR – Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750€ a
    4.000€

Le imprese familiari invece potranno incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI – Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €
  • Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

Infine, per i lavoratori autonomi:

  • Mancato utilizzo di attrezzature conformi e mancato utilizzo di idonei DPI – Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
  • Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto – Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto